Art. 33.
(Ordinamenti di categoria).

      1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 41, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge l'ordinamento di categoria delle professioni ordinistiche, di cui alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano anche le modalità con cui procedere alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza alle condizioni e ai presupposti di cui all'articolo 15.